Nota: questo articolo si basa solo sulla legislazione italiana. Per gli altri paesi verificare le normative locali.
PANORAMICA GENERALE
Quando parliamo di consenso in generale, stiamo stabilendo per definizione una concordanza tra le volontà e tra le idee di una o più persone.
Ci teniamo a precisare, sulla base di questa definizione, che anche se le procedure radiologiche in ambito odontoiatrico (OPT, ENDORALI, CBCT) implichino dosi di radiazione relativamente basse e sono non invasive, chiunque si sottopone ad una terapia o nel nostro caso, ad un esame diagnostico, deve necessariamente essere informato con una terminologia appropriata quanto semplice.
Lo scopo è quello di rendere le informazioni al paziente maggiormente comprensibili. Così facendo, sarà egli stesso a decidere autonomamente se effettuare o meno l’indagine.
Con l’acquisizione del consenso informato possiamo ottenere dal paziente, l’assenso (completo o parziale), il dissenso o la revoca, in relazione a quanto proposto dal medico a conclusione dell’intero percorso.
Il rifiuto a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario è una scelta tutelata dalla Costituzione art. 32 sulla tutela della salute. Sarà compito dello specialista a trovare una via alternativa per il piano di cura.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONSENSO INFORMATIVO
Chi prepara un consenso informato, ha un compito complesso perché deve tener conto di caratteristiche molto specifiche. Gli elementi essenziali sono la chiarezza e la comprensibilità. Inoltre, il documento deve essere completo, dettagliato e aggiornato.
A termine di legge, un esame va prima di tutto giustificato dallo specialista (art. 3, DLgs 187/2000).
Chi va ad apporre la propria firma sul modulo, dovrà quindi essere totalmente a conoscenza di alcuni concetti fondamentali, relativi alle esposizioni radiologiche, prontamente riportate sul foglio, che possono talvolta essere integrate da alcune domande che lo stesso utente potrà rivolgere ai dottori coinvolti o agli operatori sanitari stessi.
In ogni caso, DentQ si riserva di espletare tutte le procedure atte a garantire l’ottimizzazione del servizio, dai controlli periodici delle strumentazioni alla scelta di un personale adeguatamente istruito a minimizzare le dosi, a ridurre le esposizioni non dovute e conferire ogni tipo di informazione necessaria relativa ai rischi, oltre ovviamente a trattare con la massima riservatezza i dati raccolti (art. 4,8 DLgs 187/2000).
IL MODULO
Il modulo in sé deve essere non troppo lungo né tecnico ma esplicativo, dovrà essere composto da una parte dove inserire i dati anagrafici e riportare il tipo di esame richiesto dallo specialista. Potrà essere sia in formato cartaceo, sia venir sottoposto attraverso sistemi digitali (computer, tablet, o app riconosciute). Dovrà comunque essere conservato e archiviato per essere fruibile per anni qualora fosse richiesto (art. 12, DLgs 187/2000).
NOTE INFORMATIVE
Inoltre, il modulo dovrà contenere alcune note informative riguardo l’esame.
Generalmente, i quesiti a cui dovrà necessariamente rispondere sono:
- Che cos’è?
- A cosa serve?
- Come si effettua?
- Ci sono eventuali complicanze?
- Necessita di specifica preparazione?
Il tutto sarà corredato da brevi richiami legislativi sulla radioprotezione e sugli argomenti che renderanno possibile l’esecuzione dell’esame mantenendo i più alti livelli di sicurezza.
Il consenso informato serve a rendere lecito un determinato atto sanitario. In assenza del quale, ogni trattamento medico non sarà consentito e si ricade nel reato “Salvo in casi eccezionali”.
È obbligatorio per il medico informare ed acquisire il consenso del paziente prima di eseguire la prestazione sanitaria. I tempi e le modalità devono permettere alla persona assistita di riflettere sulle informazioni ricevute per poi decidere autonomamente se accettare o rifiutare la procedura come già esposto in precedenza.
LE AUTORIZZAZIONI SPECIALI
- Per il minore:
È prevista inoltre una parte relativa alle autorizzazioni del Minore che dovrà essere firmato da un genitore o da chi è legalmente responsabile dello stesso.
- Per le donne in gravidanza o presunta tale:
Si fa poi riferimento ad una nota integrativa sul possibile o presunto stato interessante del paziente che rappresenta elemento ulteriore di rischio in caso di esposizione a sorgente radiogena.
È noto come tali radiazioni possono causare alterazioni a carico delle cellule, in particolare di quelle che si trovano in una spiccata attività di riproduzione (come le cellule embrionali e fetali); va però sottolineato che, nella maggior parte dei casi, gli esami radiologici sono effettuabili in condizioni di ragionevole sicurezza anche in presenza di uno stato di gravidanza, in rapporto alla trascurabile quantità di radiazioni, alla lontananza dall’addome della sede anatomica da indagare e all’impiego di apposite protezioni.
LA PRIVACY
L’ultima parte del modello di consenso informato, non meno importante, è relativa alla gestione dei dati sensibili. La presa in carico delle informazioni e l’eventuale diffusione (rielaborazione immagini, refertazione online, cartelle digitali etc.) devono essere autorizzate. Il processo è reversibile e comunque il paziente non è obbligato a sottoscrivere nulla se non ne è pienamente convinto.
Elaborato dal Dr. Enrico Cammarella – Lead Radiographer DentQ Italy